” Avviare l’iter legislativo per poter avere, anche in Sicilia, una legge che sostenga i coniugi che versano in situazioni economicamente difficili a seguito di separazione, è un atto di realismo e di civiltà”
Così l’ onorevole Savarino al termine della seduta della IV Commissione che ha espresso parere favorevole al DDl dell’on. Assenza, di #db, sul sostegno agli ex coniugi economicamente deboli.
“Sono il primo firmatario di questo ddl, frutto anche della mia esperienza professionale. Sono moltissimi i casi di gente che versa in condizioni di estremo disagio a seguito di separazione. Non si può restare indifferenti!” Aggiunge l’on. Assenza.
“Confidiamo in un celere cammino dalle Commissioni fino all’ Aula ed in una approvazione entro la fine della legislatura.” Chiosano i due onorevoli. I passaggi più importanti di questa norma che vuole essere una risposta concreta ad una emergenza reale, purtroppo sempre in aumento, sono:
Art. 4.
Interventi di assistenza e mediazione familiare
1. La Regione valorizza i consultori pubblici e
privati quali centri per la famiglia dedicati alla
mediazione familiare, all’orientamento, alla consulenza
legale, psicologica, sociale, con specifica attenzione
alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, al
fine di garantire il diritto dei figli a mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori, anche proponendo iniziative volte a favorire
l’auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori.
Art. 5.
Interventi di sostegno economico
1. Al fine di rispondere alle emergenze economiche
connesse all’evento della separazione o divorzio dei soggetti di cui all’articolo 2, la Regione istituisce
misure di sostegno economico, consistenti in:
a) Prestiti da restituire secondo piani di rimborso
concordati, entro il limite massimo di sessanta mesi,
senza interessi o a tasso agevolato in ragione delle
diverse capacità reddituali calcolate al netto
dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il
mantenimento dei figli ed altri oneri documentati e
sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è
separati; i prestiti a tasso zero o agevolati non
possono superare l’importo massimo di euro 15.000,00
(quindicimila/00);
b) Rimborso dei ticket sanitari da concedere sulla
base della capacità reddituale che, al netto
dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il
mantenimento dei figli e di altri oneri documentati e
sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è
separati, risulti pari o inferiore all’importo stabilito
per l’Assegno Sociale Minimo;
c) I prestiti, di cui alla lett. a) del comma
precedente, per i genitori separati o divorziati sono
erogati da istituti ed aziende di credito operanti in
Sicilia, selezionati mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo convenzioni sottoscritte con la
Regione. Il costo delle operazioni bancarie e degli
interessi sono a carico della regione.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
alla Famiglia, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, definisce con apposito
decreto le modalità per l’attuazione degli interventi
economici a favore del coniuge separato o divorziato in
grave difficoltà economica, le fasce di reddito per
accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i
termini per la presentazione delle domande.
Art. 6.
Interventi di sostegno abitativo
1. Al fine di garantire idonee soluzioni logistiche
per il migliore espletamento delle funzioni genitoriali,
la Regione, nell’ambito dei programmi regionali di
sostegno abitativo, individua interventi specifici
destinati ai genitori separati o divorziati in possesso
dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3 comma 2,
che non siano assegnatari o comunque non abbiano la
disponibilità della casa familiare in cui risiedono i
figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex
coniugi;
2. La Regione promuove progetti per l’adeguamento e
gestione di immobili pubblici e privati da destinare
alla residenza ed accoglienza temporanee dei soggetti di
cui al comma 1; tali residenze dovranno prevedere spazi
adeguati alla socializzazione/interazione con i figli;
3. La Giunta regionale definisce accordi con
soggetti pubblici e privati, che individuano forme di
concorso totale o parziale nel pagamento di canoni di
affitto a carico dei soggetti di cui al comma 1;
4. La Giunta regionale individua le modalità, i
criteri ed i limiti di reddito per l’accesso ai seguenti
interventi:
5. Contributo ai comuni per la locazione di alloggi
di proprietà pubblica a canone concordato;
6. Contributo ai comuni per la concessione del fondo
di sostegno alla locazione ai sensi della L. 431/1998
art. 11, ai soggetti di cui al comma 1;
7. Contributo ai comuni da destinare ai soggetti di
cui al comma 1 che si trovino nelle condizioni di
accesso al Fondo per la c.d. morosità incolpevole di
cui alla L. 124/2013.