L’ingegnere Francesco Agati, dichiara:”La Sicilia, la provincia di Caltanissetta, e la Città di Gela sono ricche di immobili abbandonati appartenenti alle più svariate categorie catastali, non solo ruderi agricoli, ma anche fabbricati industriali con un’alto indice di cubatura, abbiamo analizzato per le società edili alcuni punti per accedere al Sismabonus acquisto, un’opportunità irripetibile per gli acquirenti. E’ necessario che l’immobile venga venduto entro il 31 dicembre 2021 e che sia quindi dotato di attestato di agibilità. Il beneficio sismabonus acquisto spetta anche quando la ricostruzione determina un aumento volumetrico e un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al fabbricato demolito. Supponiamo che l’impresa intende demolire una struttura industriale dismessa, che si trova su un terreno di sua proprietà, e sostituirla con tre palazzine residenziali plurifamiliari, tale operazione edile non è ostativa per accedere al Sismabonus acquisto. Ovviamente, prima di procedere, ha l’obbligo di chiedere al Comune il permesso per costruire nel rispetto al Regolamento urbanistico ed edilizio.
Il sismabonus acquisto segue le orme del Sismabonus 110, ha però lo scopo di ridurre il rischio sismico e il recupero del vetusto patrimonio nazionale, beneficio, per gli immobili situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% del prezzo di acquisto se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio
inferiore, pari all’85%. Il rispetto delle disposizioni normative urbanistiche è condizionata, l’opera deve essere realizzata da una imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, la stessa imprese ha l’obbligo di cedere l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’impresa, dimostrando la transazione di vendita anche con preliminare sottoscritto e registrato all’Ufficio delle Entrate, ha diritto all’agevolazione. L’edificio deve, ovviamente, avere le caratteristiche idonee per la vendita, compresa l’agibilità.
L’Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello numero 557 del 23 novembre 2020:
“1. il bonus spetta a prescindere dalle modalità di rilascio del titolo abilitativo, e anche nell’ipotesi in cui la ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto al fabbricato demolito. In particolare, è possibile usufruire della detrazione anche se il nuovo fabbricato contiene un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al vecchio; 2. il sismabonus acquisto è in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Gli acquirenti, quindi, possono beneficiare della detrazione se l’atto di acquisto è stipulato entro il 31 dicembre 2021 (non rilevano, in pratica, i 18 mesi concessi ai costruttori per la rivendita degli immobili);
3. ciò che conta ai fini dell’agevolazione è la stipula del contratto di acquisto (da effettuare entro il 31 dicembre 2021) dell’immobile che, naturalmente, deve avere tutte le caratteristiche idonee per essere venduto e, quindi, anche l’attestato di agibilità.”
Il Sismabonus acquisto nasce con il chiaro intento di recuperare il patrimonio edilizio nazionale cercando di riqualificare gli immobili in tema energetico, igienico-sanitario e di sicurezza antisismica senza ulteriore consumo di suolo per le zone sismiche nazionali 1,2 e 3. Quindi gli acquirenti, possono beneficiare della detrazione se l’atto di acquisto di immobili recuperati è stipulato avviene entro il 31 dicembre 2021.”