Il saggio degli interessi legali trova applicazione nell’art. 1284 c.c. viene aggiornato annualmente, a tale saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non hanno determinato la misura, gli interessi superiori devono essere pattuiti per iscritto. L’art. 1815 c.c. stabilisce che se vengono richiesti interessi usurai da parte della banca, la clausola è nulla e la banca perde gli interessi (tutti) prestabiliti.
La Legge 108/1996 rende più agevole l’accertamento stabilendo che debba ritenersi usuraio l’interesse il cui tasso esorbita di oltre il 50% dei tassi medi effettivi praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati trimestralmente dagli organi competenti.
In base a quando stabilito nell’articolo 1283 del Codice Civile, l’anatocismo bancario è consentito solo in relazione a interessi scaduti da almeno sei mesi e in presenza di una domanda giudiziale o di una convenzione posteriore alla scadenza. La disciplina dell’anatocismo sui mutui è definita in dettaglio dalle norme contenute nella Deliberazione del 9 febbraio 2000 del CICR, applicabile ai mutui sottoscritti a partire dal 1 luglio 2000.
La capitalizzazione degli interessi del mutuo è possibile per un periodo limitato di tempo, compreso tra la scadenza della rata e il momento del pagamento. L’anatocismo sul mutuo è possibile solo a patto che sia espressamente indicato in forma scritta nel contratto di finanziamento. Inoltre, la banca è tenuta al rispetto dei limiti rappresentati dalla soglia anti-usura: nel complesso, la combinazione di tassi di interesse del mutuo e tassi di interesse di mora non può superare i limiti fissati dalla legge.
La corte costituzionale, infine, con sentenza 17.10.2000, n. 425, ha dichiarato l’illegittimità dell’anatocismo bancario cioè la banca non può chiedere interessi su altri interessi, l’anatocismo accertato fa perdere il diritto degli interessi anche pattuiti e sottoscritti alla banca.
Ovviamente se pensate di avere subito un torto dalla banca non rivolgetevi al professionista sottocasa ma ad uno specializzato nel campo bancario e dei mutui, inoltre prevenire è meglio che curare, prima della stipula del contratto di mutuo la banca non può esimersi di farvi leggere il contratto, se qualcosa non vi convince sospendere l’operazione finanziaria (fare attenzione alla clausolo sospensiva espressa del preliminare) e chiedete spiegazioni con l’ausilio e partecipazione di un professionista nel settore.
(Esempio di calcolo degli interessi con una formula matematica che moltiplica il capitale finanziato (C) per la percentuale di interessi stabilita (i%). Ad esempio, un mutuo di 140 mila euro a tasso fisso annuo dell’1,07% della durata di 25 anni avrà una rata di (140000×1,07): 100= 1498,00€.)