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Commissione tributaria regionale: Tarsu illegittima per garage, cantine e solai |
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16 febbraio 2012 |
Tarsu illegittima per i locali accessori alle abitazioni come i "garage", “cantine” e “solai”. I cittadini che volessero opporsi ai versamenti, possono chiedere al Comune di appartenenza la sospensione in autotutela dei pagamenti, richiamandosi alla sentenza. La norma infatti non si applica automaticamente, ma ha valore per ogni singolo ricorso presentato. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con alcune sentenze ha stabilito che la tassa sui rifiuti non è dovuta locali accessori alle abitazioni. I giudici tributari si sono riportati al contenuto di una circolare ministeriale secondo la quale "devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell'uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali "il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti". Inoltre il contribuente stesso non ha l'onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti". Viene confermato quindi dalla Commissione tributaria regionale che i locali accessori alle abitazioni come i "garage", cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani.
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